Introduzione

Questa pagina raccoglie gli argomenti della sezione C del sub-allegato D del programma d’esame per la patente di radioamatore, dedicati alla normativa. L’obiettivo è dare una visione d’insieme dei tre livelli di regolamentazione che governano l’attività:

  1. il Regolamento delle Radiocomunicazioni dell’UIT (normativa internazionale);
  2. le Raccomandazioni CEPT (armonizzazione europea);
  3. la legislazione nazionale italiana, con le condizioni per ottenere la licenza e tenere il registro di stazione.

Conoscere questi argomenti non serve solo a superare l’esame: è la base per operare in modo corretto, sapendo quali diritti e quali obblighi si hanno ogni volta che si accende un ricetrasmettitore.


1. Il Regolamento delle Radiocomunicazioni dell’UIT

L’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT/ITU) è l’agenzia delle Nazioni Unite che coordina l’uso dello spettro radio a livello mondiale. Il suo trattato fondamentale è il Regolamento delle Radiocomunicazioni (Radio Regulations), che contiene definizioni, allocazioni di frequenza e regole operative per tutti i servizi radio.

1.1 Servizio di radioamatore e servizio di radioamatore via satellite

Il Regolamento definisce il servizio di radioamatore come un servizio di radiocomunicazione avente per scopo:

  • l’istruzione individuale;
  • l’intercomunicazione;
  • gli studi tecnici.

Tutto ciò viene effettuato da amatori, cioè persone debitamente autorizzate, interessate alla tecnica radio a titolo unicamente personale e senza interesse pecuniario.

Il servizio di radioamatore via satellite ha gli stessi scopi, ma utilizza stazioni spaziali situate su satelliti terrestri.

1.2 Stazione di radioamatore

Una stazione di radioamatore (amateur station) è semplicemente una stazione del servizio di radioamatore. Essa può essere installata in un locale fisso, essere mobile o portatile, oppure essere una stazione spaziale nel caso del servizio via satellite.

La stazione deve essere operata solo da persone debitamente autorizzate e deve rispettare le condizioni tecniche e operative stabilite dall’amministrazione nazionale che ha rilasciato l’autorizzazione.

1.3 Articolo 25 del Regolamento delle Radiocomunicazioni

L’Articolo 25 (talvolta indicato come S25 nei vecchi testi italiani) è l’articolo del Regolamento dedicato interamente al servizio di radioamatore e al servizio di radioamatore via satellite. Ne riassume le principali regole operative:

  • Scopo non commerciale: il servizio è riservato a scopi di autoformazione, intercomunicazione e sperimentazione tecnica.
  • No broadcasting: le stazioni di radioamatore non possono effettuare trasmissioni di radiodiffusione al pubblico.
  • Identificazione: ogni stazione deve identificarsi con il proprio nominativo all’inizio e alla fine di ogni trasmissione, e a intervalli regolari.
  • Comunicazioni internazionali: sono consentite, salvo che l’amministrazione di uno dei paesi coinvolti abbia notificato un divieto formale all’UIT.
  • Traffico di terza parte: la trasmissione di messaggi per conto di terzi non radioamatori è disciplinata dalle singole amministrazioni nazionali.
  • Potenza e frequenze: si deve operare esclusivamente nelle bande allocate al servizio di radioamatore, usando la minima potenza necessaria per un servizio soddisfacente.

1.4 Bande di frequenza e statuti di servizio

Le frequenze destinate ai radioamatori sono elencate nel Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF) italiano e, a livello internazionale, nella Tabella di ripartizione delle frequenze dell’Articolo 5 del Regolamento UIT.

Ogni servizio può avere uno statuto primario o secondario in una determinata banda:

  • Primario: ha pieno diritto d’uso; le stazioni di servizi secondari non devono causargli interferenze e non possono pretendere protezione da eventuali interferenze da lui generate.
  • Secondario: deve accettare le interferenze dei servizi primari e non può causarne a sua volta.

Nella tabella seguente sono riportate le principali bande radioamatoriali in Italia/Regione 1 con il relativo statuto. Le allocazioni derivano dal PNRF italiano e dalle note al Regolamento UIT.

BandaFrequenze (tipiche in Italia)Statuto in Italia / Regione 1
2200 m135,7–137,8 kHzSecondario
630 m472–479 kHzSecondario
160 m~1,83–1,85 MHz (limite nazionale; banda ITU 1,8–2,0 MHz)Primario
80 m3,5–3,8 MHzPrimario
60 m5.351,5–5.366,5 kHzSecondario
40 m7,0–7,2 MHzPrimario
30 m10,1–10,15 MHzSecondario
20 m14,0–14,35 MHzPrimario
17 m18,068–18,168 MHzPrimario
15 m21,0–21,45 MHzPrimario
12 m24,89–24,99 MHzPrimario
10 m28,0–29,7 MHzPrimario
6 m50–52 MHzSecondario
2 m144–146 MHzPrimario (uso esclusivo 144–145,8 MHz; satellite 145,8–146 MHz)
70 cm430–440 MHzPrimario
23 cm1,24–1,30 GHzCon vincoli specifici; segmento satellite 1,267–1,270 GHz secondario

Nota pratica — Il fatto che una banda sia secondaria non la rende inutilizzabile, ma impone di verificare eventuali presenze di servizi primari e di accettare eventuali interferenze senza diritto di protezione.

1.5 Le tre Regioni radio dell’UIT

Per gestire le differenze geografiche e storiche nell’uso dello spettro, l’UIT ha diviso il mondo in tre Regioni radio:

  • Regione 1: Europa, Africa, Medio Oriente a ovest del Golfo Persico, Russia, Mongolia.
  • Regione 2: Americhe (Nord, Centrale e Sud) e Groenlandia.
  • Regione 3: Asia meridionale e orientale, Oceania e gran parte del Pacifico.

L’Italia appartiene alla Regione 1. Questo spiega perché alcune bande, come quella dei 40 m, hanno ampiezza diversa rispetto ad altre Regioni: in Regione 1 i 40 m vanno da 7,0 a 7,2 MHz, mentre in Regione 2 arrivano fino a 7,3 MHz.


2. La regolamentazione della CEPT

La CEPT (Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications, Conferenza Europea delle Amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni) è l’organizzazione che armonizza le normative delle amministrazioni postali e delle telecomunicazioni europee. Per i radioamatori le raccomandazioni più importanti sono due: la T/R 61-02 e la T/R 61-01.

2.1 Raccomandazione CEPT T/R 61-02 — HAREC

La Raccomandazione T/R 61-02 istituisce il HAREC (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate), ovvero il certificato armonizzato di esame per radioamatori.

  • Definisce un programma d’esame minimo comune per tutti i paesi CEPT aderenti.
  • Garantisce il riconoscimento reciproco delle patenti: chi possiede una patente conforme al HAREC non deve ripetere l’esame in un altro paese CEPT.
  • In Italia la patente di classe A corrisponde al livello A HAREC; sulla patente deve comparire la dicitura obbligatoria:

Harmonized Amateur Radio Examination Certificate - HAREC - level A - CEPT TR 61-02

2.2 Raccomandazione CEPT T/R 61-01 — Operatività temporanea nei paesi CEPT

La Raccomandazione T/R 61-01 consente a un radioamatore in possesso della patente HAREC di operare temporaneamente in un altro paese CEPT senza dover richiedere una licenza locale.

Le regole principali sono:

  • portare con sé la patente originale;
  • anteporre al proprio nominativo il prefisso del paese visitato, separato da una barra obliqua (es. DL/IZ1ABC per la Germania, F/IZ1ABC per la Francia);
  • rispettare le condizioni operative del paese visitato (bande, potenze, modi), anche se più restrittive di quelle del paese d’origine.

2.3 Utilizzazione temporanea nei paesi non CEPT che partecipano al sistema T/R 61-01

Alcuni paesi non membri della CEPT hanno aderito al sistema della Raccomandazione T/R 61-01 (ad esempio Australia, Canada, Israele, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia). Anche per questi paesi è possibile operare temporaneamente con la patente HAREC, ma il riconoscimento non è automatico: può essere necessaria una notifica o autorizzazione preventiva presso l’amministrazione locale, a seconda delle regole del paese.


3. Legislazione nazionale, regolamentazione e condizioni per la licenza

3.1 Il quadro normativo italiano

In Italia il settore delle telecomunicazioni è disciplinato dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, modificato dal D.Lgs. 207/2021). I radioamatori sono trattati nel Capo VII del Codice.

La normativa tecnica di dettaglio per l’attività radioamatoriale è contenuta nell’Allegato 26 (con i sub allegati da A a L), richiamato dall’art. 134 del Codice. In particolare:

  • il sub allegato D contiene il programma d’esame;
  • la sezione C del sub allegato D è dedicata proprio alla normativa di cui tratta questa pagina.

Le bande e i limiti tecnici sono fissati dal Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF), adottato con Decreto Ministeriale 5 ottobre 2018 (pubblicato in G.U. n. 244 del 19 ottobre 2018).

L’autorità competente è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che opera attraverso gli Ispettorati Territoriali.

3.2 Patente, autorizzazione generale e nominativo

Per operare legalmente in Italia servono due autorizzazioni distinte:

  1. Patente di operatore di stazione di radioamatore

    • Attesta la qualifica personale.
    • È valida a vita (non ha scadenza).
    • Per la classe A deve riportare la dicitura HAREC.
    • Non autorizza da sola a trasmettere.
  2. Autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore

    • Ha validità massima di 10 anni.
    • Va richiesta almeno 3 mesi prima della scadenza.
    • In caso di mancato rinnovo si entra in un periodo di stand-by di un anno, trascorso il quale si perde anche il nominativo assegnato.

Il nominativo (call sign) italiano inizia sempre con la lettera I, è composto al massimo da 7 caratteri e viene assegnato dall’autorità competente (non è scelto liberamente dall’operatore).

L’esame per la patente di classe A consiste in 50 domande a risposta multipla (30 di tecnica e 20 di normativa), con superamento al 60% delle risposte corrette. Al superamento viene rilasciata la certificazione HAREC.

Nota sulla patente di tipo N — Introduotta dal Decreto 1° marzo 2021, è destinata ai neopatentati. Non richiede l’esame di telegrafia e prevede probabili limitazioni di potenza, bande e modi rispetto alla classe A; le regole operative dettagliate sono ancora in via di definizione.

3.3 Dimostrazione pratica: tenuta del registro di stazione

La normativa italiana richiede di tenere un registro di stazione (log). Questo registro è obbligatorio per tutti i radioamatori, indipendentemente dalla potenza usata, e può essere tenuto in forma cartacea o elettronica.

Obiettivi del registro

Il registro serve a:

  • documentare l’attività della stazione in modo verificabile dalle autorità;
  • fornire elementi in caso di segnalazione di interferenze o contestazioni;
  • supportare la corrispondenza QSL e il rilascio di diplomi;
  • tracciare l’uso di bande, modi e potenze nel tempo.

Dati da registrare

Per ogni collegamento è opportuno annotare almeno:

DatoDescrizione
DataGiorno del collegamento
Ora UTCOra universale coordinata, per coerenza con i log dei corrispondenti
Frequenza o bandaLa frequenza esatta o la banda utilizzata
Modo di emissioneSSB, FM, CW, digitale, ecc.
Nominativo del corrispondenteCall sign della stazione contattata
Rapporto RSTRapporto di qualità del segnale inviato e ricevuto
PotenzaPotenza usata, se rilevante
NoteEventuali annotazioni (QSL, locatore, condizioni, ecc.)

Il registro deve essere compilato durante o immediatamente dopo ogni collegamento ed essere esibito su richiesta delle autorità competenti.


4. Sintesi e punti chiave per l’esame

ArgomentoPunto da ricordare
Servizio di radioamatoreIstruzione, intercomunicazione, studi tecnici; senza interesse pecuniario
Servizio via satelliteStessi scopi, tramite stazioni spaziali su satelliti terrestri
Stazione di radioamatoreStazione del servizio di radioamatore, operata da persone autorizzate
Art. 25 UITRegole operative: no broadcasting, identificazione, comunicazioni internazionali salvo divieto, potenza minima
Regioni UITTre: Regione 1 (Italia/Europa/Africa), Regione 2 (Americhe), Regione 3 (Asia-Pacifico)
StatutiPrimario = priorità; secondario = non interferire ai primari, nessuna protezione
T/R 61-02HAREC: patente armonizzata e riconosciuta
T/R 61-01Operatività temporanea in altri paesi CEPT, prefisso del paese ospite prima del nominativo
Non CEPT aderentiPossibile operatività, ma può servire notifica/autorizzazione preventiva
Legislazione italianaD.Lgs. 259/2003, Allegato 26, PNRF; autorità MIMIT
Patente vs autorizzazionePatente valida a vita; autorizzazione generale 10 anni
NominativoInizia con I, max 7 caratteri, assegnato dall’autorità
RegistroObbligatorio, cartaceo o elettronico, dati minimi e ora UTC

Collegamenti utili