Il Quadro Normativo Nazionale

Accanto alla regolamentazione internazionale dell’UIT e alle Raccomandazioni CEPT, ogni paese traduce i principi generali in norme operative concrete. In Italia, le condizioni tecniche e amministrative per l’esercizio dell’attività radioamatoriale sono definite dall’Allegato n. 26 (con sub allegati da A a L, ai sensi dell’art. 134 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche), che costituisce il riferimento normativo di dettaglio per chiunque voglia diventare radioamatore o mantenere attiva la propria stazione.

Non si tratta di un documento astratto: ogni articolo di questo allegato ha ricadute pratiche dirette, dalla durata dell’autorizzazione all’aspetto della patente, dalla struttura del nominativo ai limiti di potenza consentiti. Conoscere questa normativa significa sapere esattamente su quali basi giuridiche si opera ogni volta che si trasmette.


Capo I — Attività Radioamatoriale

Sezione I — Scopo e Ambito di Applicazione

Art. 1 — Autorizzazione Generale: Validità e Rinnovo

L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore, prevista dall’art. 135 del Codice, ha validità fino a dieci anni. Non è quindi una licenza permanente: richiede un rinnovo periodico.

Il rilascio e il rinnovo avvengono mediante la presentazione — di persona o per posta — di una dichiarazione all’ispettorato territoriale del Ministero competente per il territorio di residenza del richiedente. Il modello da compilare è definito nel sub allegato A.

Due precisazioni pratiche che spesso vengono richieste all’esame:

  • la modifica del tipo di apparato e la variazione del loro numero, rispetto a quanto già dichiarato, non richiedono alcuna comunicazione aggiuntiva;
  • chi desidera ottenere un attestato formale del conseguimento dell’autorizzazione può richiederlo, con domanda in bollo, al proprio ispettorato territoriale: il documento segue il modello del sub allegato B.

Art. 2 — La Patente di Operatore

La patente di operatore di stazione di radioamatore è il documento che attesta la qualifica personale dell’operatore. L’Italia ha recepito la Raccomandazione CEPT TR 61-02, il che significa che la patente italiana equivale all’HAREC (Harmonized Amateur Radio Examination Certificate — level A — CEPT TR 61-02): questa dicitura deve obbligatoriamente comparire sul documento.

La patente è rilasciata dagli ispettorati territoriali al superamento degli esami previsti dall’art. 3. Le commissioni esaminatrici sono costituite presso gli uffici stessi, anche se su delega del direttore generale i dirigenti degli ispettorati possono nominarle autonomamente.

Due casi particolari meritano attenzione:

  • i cittadini di Paesi CEPT (e non) che attuano la TR 61-02, se già in possesso della patente HAREC, possono ottenere la patente italiana a domanda qualora il loro soggiorno in Italia superi i tre mesi;
  • in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della patente, il titolare ha l’obbligo di richiedere il duplicato al competente ispettorato, allegando una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesta l’accaduto.

Art. 3 — Gli Esami

Gli esami per il conseguimento della patente consistono in una prova scritta o orale sugli argomenti del programma definito nel sub allegato D. Per il superamento è necessario rispondere correttamente ad almeno il 60% delle domande somministrate.

Le modalità operative e le procedure d’esame sono disciplinate dal direttore generale per le attività territoriali; gli esami possono essere svolti anche a distanza.

I portatori di handicap o di patologie invalidanti che non possono partecipare neppure alla modalità a distanza hanno diritto a sostenere la prova presso il proprio domicilio: la commissione, ricevuta la domanda, fissa una data apposita.

Al termine dell’esame, a chi lo supera viene rilasciata la certificazione HAREC (sub allegato E), che ha valore europeo in tutti i paesi aderenti alla Raccomandazione CEPT TR 61-01.

Art. 4 — Domanda di Ammissione agli Esami

La domanda di ammissione agli esami deve essere inviata — in bollo — all’ispettorato territoriale della regione in cui il candidato risiede, accompagnata da:

  • fotocopia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità;
  • attestazione del versamento della tassa d’esame;
  • marca da bollo del valore corrente.

Gli esami si tengono almeno una volta all’anno. Ogni ispettorato definisce il proprio calendario entro il 30 aprile di ciascun anno, stabilendo anche le finestre temporali per la presentazione delle domande. Il modulo (sub allegato F) e il calendario sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ispettorato.

Art. 5 — Esonero dalle Prove d’Esame

Chi è già in possesso di determinate qualifiche può essere esonerato dalla parte A del programma d’esame. L’esonero è riconosciuto a chi possiede:

  • il certificato GMDSS (GOC o LRC), rilasciato dal Ministero e in corso di validità;
  • certificati equiparabili al GOC/LRC conseguiti all’estero, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71;
  • il certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda o speciale, rilasciato dal Ministero;
  • il diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato o riconosciuto dallo Stato.

L’esonero è esteso anche a chi ha conseguito specifici titoli di laurea nelle classi di ingegneria dell’informazione, informatica, telecomunicazioni, elettronica, fisica, scienze matematiche e discipline affini, secondo la classificazione ministeriale dei corsi di studio (sia triennali che magistrali). Lo stesso vale per il diploma di istituto tecnico nel settore tecnologico Elettronica ed elettrotecnica o Informatica e telecomunicazioni, conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.

I titoli equipollenti rilasciati da università non statali riconosciute o da paesi dell’Unione europea sono parimenti validi, purché dichiarati equivalenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 6 — Il Nominativo

Il nominativo di chiamata (call sign) dei radioamatori italiani è strutturato in modo preciso: inizia sempre con la lettera I (identificativo dell’Italia), cui può seguire facoltativamente una seconda lettera, poi una cifra legata alla regione di appartenenza, e infine un gruppo di lettere. Il formato standard utilizza al massimo 7 caratteri complessivi.

Il nominativo viene assegnato:

  • alle stazioni esercite da persone fisiche;
  • alle stazioni esercite dai soggetti giuridici di cui agli artt. 143 e 144 del Codice (associazioni radioamatoriali e analoghi).

Art. 7 — Acquisizione del Nominativo

Per ottenere il nominativo, i titolari di patente devono presentare domanda in bollo tramite procedura telematica all’ispettorato competente per territorio. Il nominativo viene rilasciato entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.

È possibile richiedere, se disponibile, il nominativo appartenuto a un coniuge o a un parente in linea retta deceduto, certificando il motivo della richiesta.

Se alla scadenza dell’autorizzazione generale il radioamatore non presenta istanza di rinnovo, l’autorizzazione decade e il nominativo rimane riservato per un anno, trascorso il quale viene cancellato dagli elenchi. In quel caso sarà necessario presentare una nuova richiesta.

Art. 8 — Ascolto (SWL)

Chi è interessato solo all’ascolto delle comunicazioni radioamatoriali — senza trasmettere — può richiedere, con domanda in bollo, l’iscrizione nell’apposito elenco e l’assegnazione di una sigla distintiva SWL (Short Wave Listener).

La sigla SWL italiana è formata da: lettera I (Italia) + numero di protocollo + sigla della provincia di appartenenza.

Art. 9 — Stazioni Ripetitrici Automatiche Non Presidiate

L’autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate ha validità fino a dieci anni ed è conseguita presentando la dichiarazione del sub allegato I all’ispettorato competente, senza oneri. Il prerequisito per le persone fisiche è già essere titolari dell’autorizzazione generale di cui all’art. 1.

L’ispettorato comunica al soggetto autorizzato il nominativo assegnato entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione.

Le stazioni ripetitrici non presidiate devono operare sulle frequenze attribuite al servizio di radioamatore nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze, rispettando le allocazioni previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all’UIT. Alcune regole operative specifiche si applicano a queste stazioni:

  • non è consentita l’emissione continua della portante radio, per evitare la congestione dello spettro;
  • l’emissione della portante deve essere limitata agli intervalli in cui è presente il segnale utile nel ricevitore, con arresto automatico entro 10 secondi dall’ultimo segnale ricevuto;
  • l’utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori;
  • il nominativo deve essere ripetuto ogni 10 minuti;
  • la potenza equivalente irradiata massima (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W;
  • è consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche su bande e classi di emissione diverse;
  • qualsiasi variazione delle caratteristiche tecniche deve essere preventivamente comunicata all’ispettorato territoriale competente, che ha trenta giorni per formulare eventuali osservazioni.

Il titolare è responsabile del corretto funzionamento dell’impianto e deve disattivare tempestivamente le apparecchiature in caso di disturbi ai servizi di comunicazione elettronica.

Art. 10 — Autorizzazioni Generali Speciali

L’autorizzazione generale speciale per le associazioni radioamatoriali (art. 144 del Codice) ha anch’essa validità fino a dieci anni e si consegue mediante la dichiarazione del sub allegato L. Le modifiche agli apparati non richiedono comunicazioni.

Per le associazioni non strutturate in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione può essere prodotta dalla sede legale per conto delle articolazioni locali.


Capo I — Sezione II: Norme Tecniche

Art. 11 — Bande di Frequenza

Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite possono operare soltanto sulle bande di frequenza attribuite a tali servizi in Italia dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Non è quindi possibile trasmettere su frequenze al di fuori delle bande assegnate, indipendentemente dalla potenza utilizzata.

Art. 12 — Norme di Esercizio

Le norme di esercizio costituiscono il cuore delle regole operative quotidiane. Sono le disposizioni che il radioamatore deve rispettare ogni volta che mette in aria un segnale.

Uso della stazione: la stazione può essere usata da persone diverse dal titolare solo se munite di patente e sempre sotto la diretta responsabilità del titolare. In questo caso deve essere usato il nominativo della stazione, non quello personale dell’operatore ospite.

Con chi si può comunicare: le radiocomunicazioni si effettuano con stazioni italiane o estere debitamente autorizzate, salvo opposizione notificata dalle amministrazioni competenti. È consentita l’interconnessione con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per soli motivi di emergenza o per finalità proprie dell’attività radioamatoriale.

Linguaggio e codici: le comunicazioni devono essere effettuate in linguaggio chiaro. Le comunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono usare codici internazionalmente riconosciuti: è ammesso il codice Q e le abbreviazioni internazionali in uso.

Identificazione: il nominativo della stazione emittente deve essere ripetuto all’inizio e alla fine di ogni trasmissione e ad intervalli di dieci minuti nel corso di essa. Per le trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo deve essere contenuto in ogni pacchetto.

Divieti espliciti:

  • è vietato l’uso del segnale di soccorso e l’impiego di segnali che possono generare falsi allarmi;
  • è vietato intercettare comunicazioni cui non si ha titolo a ricevere; è comunque vietato rivelare a terzi il contenuto o l’esistenza di messaggi involontariamente captati.

Art. 13 — Trasferimento di Stazione

Nel territorio nazionale, il radioamatore può esercitare la propria stazione temporaneamente al di fuori della propria residenza o domicilio senza alcuna comunicazione preventiva. Questo consente di operare in portatile o da un’altra location senza burocrazia.

Se invece il radioamatore intende stabilire la propria stazione in un domicilio diverso da quello indicato nell’autorizzazione, deve darne comunicazione preventiva all’ispettorato territoriale competente.

Se la nuova ubicazione comporta un cambiamento di nominativo (perché lega a una diversa regione), il titolare deve richiedere un nuovo nominativo ai sensi dell’art. 139 del Codice.

Art. 14 — Controllo sulle Stazioni

I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari del Ministero e dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. Non sono previste limitazioni di orario o preavviso.

La dichiarazione di autorizzazione deve accompagnare fisicamente la stazione ed essere esibita su richiesta dei funzionari incaricati.

Art. 15 — Limiti di Potenza

La potenza massima consentita è definita come potenza di picco (p.e.p.), cioè la potenza media fornita alla linea di alimentazione dell’antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell’inviluppo di modulazione.

Per le stazioni fisse, mobili e portatili la potenza massima è:

500 W p.e.p.

Questo valore è il limite previsto dalla normativa, fatta salva la possibilità che il piano nazionale di ripartizione delle frequenze preveda limitazioni più restrittive per specifiche bande.

Art. 16 — Requisiti delle Apparecchiature

Le apparecchiature radioelettriche utilizzate — siano esse acquisitate, modificate o autocostruite — devono rispettare i requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore. L’autocostruzione è quindi esplicitamente contemplata dalla norma, a condizione che il prodotto finito soddisfi gli standard tecnici applicabili.

Le apparecchiature predisposte per operare anche su bande, classi di emissione o potenze diverse da quelle assegnate devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio stabilite dall’art. 11.

Art. 17 — Installazione delle Antenne

Per l’installazione delle antenne si applicano le disposizioni dell’art. 209 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, oltre alle vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.

L’impianto d’antenna non deve provocare turbative o interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.


Capo II — Disposizioni Finali e Transitorie

Art. 18 — Sub Allegati

L’Allegato n. 26 è completato da una serie di sub allegati che contengono i modelli e i programmi richiamati nei vari articoli. Questi possono essere aggiornati con provvedimento del direttore generale, in base alle esigenze di gestione digitale o a nuove disposizioni normative, e sono pubblicati sul sito istituzionale degli ispettorati territoriali.

Sub AllegatoArticolo di riferimentoContenuto
AArt. 1, comma 2Dichiarazione rilascio o rinnovo autorizzazione generale
BArt. 1, comma 4Attestato di autorizzazione generale
CArt. 2, comma 3Modello patente
DArt. 3, comma 1Programma di esame per la patente di radioamatore
EArt. 3, comma 4Certificazione HAREC
FArt. 4, comma 3Modello domanda di ammissione agli esami
GArt. 5, comma 4Modello domanda di ammissione con esonero parziale
HArt. 8, comma 1Modello domanda iscrizione registro SWL
IArt. 9, comma 1Dichiarazione per stazioni ripetitrici con scheda tecnica
LArt. 10, comma 1Dichiarazione per autorizzazione generale speciale

Sintesi Operativa

La normativa tecnica italiana sull’attività radioamatoriale è coerente e ben strutturata: ogni aspetto dell’attività — dall’autorizzazione iniziale alle norme di comportamento in aria, dalla gestione del nominativo alla potenza massima — trova una risposta precisa in uno degli articoli dell’Allegato n. 26.

Per il radioamatore, conoscere questo testo non è solo un requisito d’esame. È la base pratica su cui si fonda ogni trasmissione: sapere cosa si può fare, come identificarsi, con quale potenza operare e quali obblighi si hanno verso gli organi di controllo. Una stazione ben gestita è innanzitutto una stazione operata da chi conosce le regole del gioco.